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“Il rinvio alla Corte servirà a valutare i profili di costituzionalità delle leggi che attribuiscono il potere all’Autorità”

Roma, 26 settembre 2014 – “Leggiamo con grande soddisfazione la pronuncia del TAR che non ha rilevato profili di illegittimità e incongruenza del Regolamento adottato dall’AGCOM in materia di tutela dalla pirateria online. Il Tar ha pienamente riconosciuto “la competenza attribuita dalla legge all’AgCom” ad “adottare provvedimenti recanti l’ordine di rimozione dei contenuti del web o di oscuramento dei siti”. E’ questa la prima reazione di Confindustria Cultura Italia in merito al rinvio alla Corte Costituzionale.

“Il provvedimento è “in piedi” – ha sottolineato la Federazione dell’industria culturale aderente a Confindustria – e continua a produrre i suoi effetti giuridici. Il rinvio alla Corte Costituzionale servirà a valutare nel dettaglio i profili di eventuale incostituzionalità delle leggi italiane che hanno conferito ad AGCOM il potere di adottare un provvedimento regolamentare in materia. Attendiamo con serenità il giudizio della massima Corte al fine di valutare la congruità del Decreto Legislativo 70/2003 e il Decreto Legislativo 44/2010 ai principi fissati in Costituzione”.

“La lotta alla pirateria va avanti – ha concluso Confindustria Cultura Italia – e bisognerà ancora lavorare duramente, anche sul piano della comunicazione e della cooperazione con gli operatori, per sconfiggere l’illegalità massiva sul web”.

Di seguito i testi integrali delle pronunce del TAR sui ricorsi al Regolamento AGCOM:

TAR Lazio Ordinanza numero 10016/2014

TAR Lazio Ordinanza numero 10020/2014

In sintesi, sul punto centrale della causa, cioè l’esistenza o meno di un potere regolamentare di AGCOM in tema di diritto d’autore sul web, in entrambe le ordinanze il TAR ha pienamente dato ragione all’Autorità, riconoscendo “la competenza attribuita dalla legge all’AgCom” ad “adottare provvedimenti recanti l’ordine di rimozione dei contenuti del web o di oscuramento dei siti immediatamente precettivi nei confronti degli operatori della rete”.

Aggiungendo: “Pertanto le norme di legge richiamate dal regolamento, disciplinando gli obblighi che gravano sui prestatori di servizi ed individuando al contempo l’AGCom quale autorità che ne può esigere il rispetto, legittima l’intervento della medesima Autorità anche sui servizi della società dell’informazione […] e ciò, osserva il Collegio, determina la non fondatezza delle dedotte censure di illegittimità del regolamento per violazione di legge, per violazione della riserva di legge e per incompetenza dell’AGCom”.

Dopo di che, il TAR ha dichiarato infondati i singoli motivi di ricorso proposto dai ricorrenti, dando su tutti i punti ragione ad AGCOM e agli altri resistenti costituitisi (tra cui, Conf. Cultura Italia), tra cui il riconoscimento dell’esistenza e della percorribilità del “doppio binario” giurisdizionale-amministrativo.

Tuttavia il Collegio, prima di rigettare entrambi i ricorsi che già con queste ordinanze ha dichiarato infondati (per intero e in ciascuna loro parte), ha voluto sollevare d’ufficio – cioè senza che i ricorrenti lo chiedessero – una questione di costituzionalità. L’eccezione porta il dibattito su un piano superiore rispetto allo stesso regolamento: sul piano cioè del possibile contrasto tra la legge italiana (peraltro di derivazione europea) e i principi fondamentali della Costituzione.