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“Stop alle strumentalizzazioni: nessun attacco al web, solo cooperazione tra operatori per contrastare gli illeciti. L’obiettivo è tutelare i mercati legali, non l’abuso”

Milano, 24 gennaio 2012 – “L’emendamento dell’On. Presidente, Gianni Fava, approvato quasi all’unanimità dalla Commissione Attività Produttive della Camera, intende solo allineare il nostro ordinamento al dettato comunitario (Direttiva 2000/31/CE)”.
Prendono posizione in modo congiunto i produttori di contenuti culturali, l’Istituto di Centromarca per la lotta alla contraffazione e la filiera italiana del legno-arredo.

Confindustria Cultura Italia, Indicam e Federlegno-Arredo dicono stop alle strumentalizzazioni: “La ratio dell’articolo 18 della Comunitaria – condiviso da tutta la filiera dei titolari dei diritti di proprietà intellettuale e industriale – è quello di agevolare la cooperazione dei soggetti su internet al fine di contrastare la pirateria e la contraffazione – spiegano i presidenti di Confindustria Cultura Italia Marco Polillo, di Indicam Carlo Guglielmi e di Federlegno-Arredo, Roberto Snaidero – La norma sana un vizio della nostra legislazione, facendo seguito alla sentenza della Corte di Giustizia UE (caso L’Oreal vs E-Bay – C-324/09) a cui l’Italia deve attenersi”.
“É evidente – proseguono – che solo rimuovendo gli ostacoli giuridici preesistenti, si potranno favorire forme di collaborazione con i gestori di piattaforme web e dissuadere gli utenti da comportamenti abusivi e illegittimi. La direttiva europea all’articolo 14 (“Hosting”) prevede espressamente che “il prestatore non è responsabile, a condizione che non appena al corrente del fatto illecito, agisca immediatamente per rimuovere le informazioni o per disabilitarne l’accesso”. Chiunque può informare il prestatore dell’illeicità di fatti precisi e determinati. Nel nostro Paese, invece, la corrispondente previsione (implementata con il Dlgs 70/2003) richiede il preventivo intervento dell’autorità giudiziaria o amministrativa competente, tradendo palesemente l’intento del Legislatore comunitario. L’articolo ha quindi il fine di adeguare il nostro ordinamento alla disciplina comunitaria. D’altra parte, la maggior parte degli operatori collaborano proattivamente – extra legem – per la rimozione tempestiva di contenuti e prodotti abusivamente caricati sul web, senza attendere il giudice o l’Autorità amministrativa”.

“Nessun onere o impedimento verrebbe quindi imposto agli operatori di internet e ai mercati digitali. Tuttavia, web libero non vuol dire far west. E su questo binario bisogna muoversi, al pari dei nostri principali Partner Europei e Internazionali. Nessuno vuole comprimere le libertà digitali, censurare gli utenti e limitare la privacy. L’obiettivo è quello di bloccare l’illegalità diffusa e aiutare il mercato legittimo, cercando di inibire le piattaforme web palesemente pirata. A partire da quei siti pirata transnazionali grazie ai quali i titolari incassano ingenti somme tramite pubblicità spesso su conti correnti off-shore “. “E’ necessario – chiariscono – evitare le sterili strumentalizzazioni circa presunti attacchi alla libertà di espressione, affrontando il tema con maggiore razionalità e senza agitare lo spauracchio della censura o vaticinando scenari orwelliani assolutamente fuori luogo. L’obiettivo – riteniamo condiviso – è quello di creare una rete libera, forte e aiutare la costruzione di un sano e-Content Market. Non garantire l’illegalità perpetua”.

“Il recente caso della chiusura di due piattaforme web pirata (megavideo e megaupload) e il conseguente calo di accessi ai servizi di distribuzione online di opere illegali di queste ultime ore chiarisce in maniera inequivocabile che le attività di enforcement su internet possono avere un’indubbia efficacia e un’apprezzabile capacità deterrente presso il consumatore finale e i gestori di siti illegali”. Siamo convinti che solo una efficiente e tempestiva cooperazione tra soggetti che operano sulle reti telematiche – prestatori di servizi online, da una parte, e produttori di contenuti o prodotti, dall’altro – riuscirà a garantire lo sviluppo di dinamiche competitive ed investimenti crescenti in questo segmento”. Questo – concludono – è un momento di svolta per le nostre industrie nel settore digitale: in questo senso anche l’Italia deve fare la sua parte, sostenendo regole chiare, aiutando i mercati digitali e il patrimonio creativo e industriale del nostro Paese”.

L’anomalia legislativa italiana rispetto alla Direttiva UE

Direttiva 2000/31/C

Articolo 14 (“Hosting”)

1. Gli Stati membri provvedono affinché, nella prestazione di un servizio della società dell’informazione […], il prestatore non sia responsabile delle informazioni memorizzate a richiesta di un destinatario del servizio, a condizione che detto prestatore:

[…];

b) non appena al corrente di tali fatti, agisca immediatamente per rimuovere le informazioni o per disabilitarne l’accesso.

Dlgs 70/2003 (recepimento italiano)

Art. 16 (“Hosting”)

1. Nella prestazione di un servizio della società dell’informazione […], il prestatore non è responsabile delle informazioni memorizzate a richiesta di un destinatario del servizio, a condizione che detto prestatore:

[…]

b) non appena a conoscenza di tali fatti, su comunicazione delle autorità competenti, agisca immediatamente per rimuovere le informazioni o per disabilitarne l’accesso.