Decisione del Consiglio di Stato conferma legittimità dell’impianto del Decreto Bondi
Roma, 19 febbraio 2015 – La sentenza parziale del Consiglio di Stato conferma la piena legittimità del Decreto dell’allora Ministro Bondi rigettando nel merito tutti i motivi di ricorso degli appellanti.
“Le censure dedotte sono infondate e vanno respinte: le sentenze impugnate del TAR meritano di essere confermate”, un pronunciamento piuttosto eloquente ed emblematico a favore delle ragioni dei titolari dei diritti e del provvedimento del 2009 con si è previsto l’aggiornamento dei compensi per copia privata.
La remissione alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea per uno specifico e limitato aspetto, relativo alla compatibilità del nostro impianto normativo (primario e secondario) per l’esenzione ex ante del prelievo per gli usi esclusivamente professionali, tramite protocolli applicativi, non sposta di una virgola il giudizio complessivo sul sistema di prelievo italiano e cioè di conformità, proporzionalità e ragionevolezza del quadro vigente, aggiornato, come noto, nel 2014 dal Ministro Dario Franceschini.
La Sesta Sezione della massima giustizia amministrativa ha infatti ribadito, in tutte le sue parti, le decisione assunte dal TAR, confermando l’infondatezza e l’inconsistenza giuridica del ricorso degli appellanti, sottolineando, ancora una volta, che ciò che conta ai fini della soggezione all’obbligo di pagamento dell’equo compenso è che apparecchiature, dispositivi e supporti di riproduzione siano idonei (“la mera capacità, idoneità, potenzialità di realizzazione di copie private da parte di tali apparecchi”) a essere utilizzati per realizzare copie private, potendo causare un pregiudizio potenziale all’autore dell’opera protetta.